Art. 34.
(Patto civile di solidarietà stipulato con uno straniero).

      1. I cittadini italiani possono stipulare in Italia un patto civile di solidarietà con gli stranieri ivi regolarmente soggiornanti.
      2. Due cittadini stranieri possono stipulare tra loro in Italia un patto civile di solidarietà se entrambi sono in regola con il permesso di soggiorno.